Art. 7.
(Politiche di prevenzione).

      1. Allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, gli atleti e quanti operano nell'ambito sportivo, di incentivare una maggiore partecipazione attiva nello sport e di promuovere la

 

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diffusione dei valori dello sport mediante campagne educative e informative, in particolare destinate ai giovani, le società calcistiche si impegnano a collaborare con le istituzioni locali per attuare azioni di tipo sociale ed educativo, utilizzando anche i mezzi di informazione, destinate a prevenire il manifestarsi di atti violenti in concomitanza di manifestazioni sportive.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, le società calcistiche si impegnano a mettere in atto politiche volte alla sensibilizzazione dei giovani e dei giovanissimi, promuovendo una serie di incontri, di convegni, di occasioni di scambio di opinioni e di eventi che vedano coinvolti le società calcistiche, con i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, le autorità politiche e civili, i rappresentanti dei mezzi di informazione e i tifosi, da tenere preferibilmente all'interno degli impianti sportivi, incentivando e rendendo più agevole l'accesso ai medesimi da parte degli studenti e in generale dei componenti della collettività locale.